OBIETTIVO: OTTENERE LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE. PREADESIONI ATTIVE PERCHE’ SI PROPONE RICORSO?

Come noto, numerosi insegnanti sono stati sistematicamente utilizzati dal Ministero in attività di docenza “mediante la stipula dei contratti a tempo determinato”. Gli stessi hanno maturato, negli anni scolastici d’interesse, un numero di giorni di ferie “superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni, definite dal calendario scolastico regionale”. Il fondamento dell’iniziativa risiede, quindi, nel fatto che i docenti sono stati privati del diritto di godere delle ferie pagate e che tanto rappresenta una violazione dei loro diritti come lavoratori dipendenti. Il ricorso mira a ripristinare il diritto degli insegnanti a ricevere una “compensazione economica per i giorni di ferie non godute”.

IN MERITO AL DIRITTO A PERCEPIRE L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA (MONETIZZAZIONE) PER I GIORNI DI FERIE NON GODUTI… – – – – La Corte d’Appello di Torino (Sezione Lavoro) ha ritenuto che i giorni di ferie complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbano dar luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione); Per il Tribunale del Lavoro di Milano, l’indennità sostitutiva delle ferie partecipa di una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva… Per il Tribunale del Lavoro di Ivrea “non può, pertanto, convenirsi con la prospettazione del Ministero che vorrebbe far discendere la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie dalla mancata richiesta al Dirigente Scolastico di poterne fruire”; Da ultimo, LA CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, IN OSSEQUIO ALLA POSIZIONE ASSUNTA DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E COMUNITARIA, HA STABILITO (GIA’ NEL LUGLIO 2022): “QUALORA IL DIPENDENTE, AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, NON ABBIA FRUITO DI TUTTE LE FERIE, AVRÀ DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA, A MENO CHE IL DATORE DI LAVORO DIMOSTRI DI AVERLO MESSO NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE IL DIRITTO IN QUESTIONE PRIMA DI TALE CESSAZIONE, MEDIANTE UN’ADEGUATA INFORMAZIONE NONCHÉ, SE DEL CASO, INVITANDOLO FORMALMENTE A FARLO, NEL CONTEMPO RENDENDOLO EDOTTO, IN MODO ACCURATO ED IN TEMPO UTILE, DELLA PERDITA, IN CASO DIVERSO, DEL DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE ED ALLA CORRISPONDENTE INDENNITÀ SOSTITUTIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. “.

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