1. MODELLI DI RELAZIONI SINDACALI

MODELLI DI RELAZIONI SINDACALI

Informazione, confronto e contrattazione integrativa

LE RELAZIONI SINDACALI: LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Ciascuna istituzione scolastica è sede di relazioni sindacali e di contrattazione integrativa.

La delegazione trattante è composta:

Per la parte pubblica:

collaboratori e/o dal DSGA.

Per la parte sindacale:

CCNL 16/18

(art. 4 comma 5)

Le clausole del CCNL 16/18 sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

LE RELAZIONI SINDACALI: MODELLI

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18                                               articola le relazioni sindacali in due modelli relazionali:


LE RELAZIONI SINDACALI: LIVELLI

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflesso sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

Si articola in: informazione, confronto e organismi paritetici.

IL CONFRONTO -1

(artt. 6 e 22 CCNL 2016/18)

Il confronto è una nuova modalità di partecipazione introdotta dal CCNL 2016/2018 con cui è possibile instaurare un dialogo approfondito sulle materie previste, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni e di partecipare attivamente alla definizione di diverse misure che l’Amministrazione vuole adottare.

IL CONFRONTO -2

(artt. 6 e 22 CCNL 2016/18)

Sono   oggetto   di   confronto,   a           livello     di   singola istituzione scolastica:

l’articolazione dell’orario del personale docente e l’orario del personale ATA; aspetto da non confondere con l’individuazione delle fasce di flessibilità, che invece è materia di contrattazione;

i

criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS;

IL CONFRONTO -3

(artt. 6 e 22 CCNL 2016/18)

 l’assegnazione del personale ai punti di erogazione del Comune sede dell’istituzione scolastica, ad eccezione di quella su comuni diversi perché demandata a contrattazione a livello di singola scuola per esplicita delega del contratto nazionale integrativo sulla mobilità;

 i criteri per fruire dei permessi per l’aggiornamento, la prevenzione di misure di stress da lavoro correlato e fenomeni di burn out.

IL CONFRONTO -4

(artt. 6 e 22 CCNL 2016/18)

conseguenza il DS deve convocare l’incontro (Art. 6).

dell’informazione (Art. 6).

IL CONFRONTO -5

(artt. 6 e 22 CCNL 2016/18)

assumere iniziative unilaterali durante il confronto è consigliabile che il DS proponga

l’apertura del confronto contestualmente all’invio delle informazioni.

L’INFORMAZIONE -1

(artt. 5 e 22 CCNL 2016/18)

L’informazione rappresenta la base e il presupposto per un corretto e compiuto esercizio delle relazioni sindacali. Consiste nella (tempestiva) trasmissione di dati ed elementi conoscitivi dal DS ai soggetti sindacali per prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione integrativa.

L’INFORMAZIONE -2

(artt. 5 e 22 CCNL 2016/18)

Sono materie di informazione annuale le seguenti (art. 5 e 22 CCNL 2016-18):

organici;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

(artt. 7 e 22 e CCNL 2016/18)

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

Sono oggetto di contrattazione, a livello di singola istituzione scolastica:

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

(artt. 7 e 22 e CCNL 2016/18)

Sono oggetto di contrattazione, a livello di singola istituzione scolastica:

luoghi di lavoro;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -1

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -2

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: TEMPISTICA E FASI

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: TEMPISTICA E FASI -1

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

Se il mancato accordo riguarda:

sindacali


Decorsi     30      gg, eventualmente prorogabili di ulteriori 30,      dall’inizio  delle trattative                senza accordo,       le           parti riassumono                                   le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: TEMPISTICA E FASI -2

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

Se il mancato accordo riguarda:

Qualora sia pregiudicata la funzionalità dell’azione amministrativa,

l’amministrazione         può

provvedere, in via provvisoria, sulle materie del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattativa ai sensi dell’art. 40 c. 3-ter d.lgs. 165/2001. Le relative sessioni negoziali avranno durata minima di 45 gg. eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: TEMPISTICA E FASI

(artt. 7 e 22 CCNL 2016/18)

Una volta sottoscritta dalle parti, entro i successivi 10 giorni                                                                                                 

l’ipotesi di contratto integrativo d’Istituto viene sottoposta al vaglio dei revisori dei conti, insieme alla relazione tecnico- finanziaria e illustrativa,

I revisori dei conti svolgono un’attività di controllo sulla compatibilità dei costi e sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti.

Trascorsi 15 giorni, se i revisori non sollevano alcun rilievo, il contratto viene definitivamente stipulato, entrando in vigore, in sostituzione del precedente.

Qualora, invece, i revisori contabili sollevino dei rilievi, questi saranno immediatamente notificati alla RSU e alle organizzazioni sindacali al fine di riaprire la contrattazione.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:

PUNTI DI ATTENZIONE -1

Ecco alcuni punti su cui è bene porre particolare attenzione durante la contrattazione:

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: PUNTI DI ATTENZIONE -2

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: VALORIZZAZIONE DOCENTI (BONUS)

Accertarsi che sul bonus per la valorizzazione del personale docente venga rispettato il seguente schema:

dal comitato di valutazione e dalla contrattazione.

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Mezzo di conciliazione vita/lavoro

La RSU è chiamata a contrattare anche i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

ALCUNE QUESTIONI:

CRITERI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

-1

Bisogna preliminarmente assicurarsi che tra i suddetti criteri siano individuati per primi:

Quindi andranno inserite le eventuali disponibilità (retribuite) alla sostituzione dichiarate dal personale docente in servizio.

ALCUNE QUESTIONI: CRITERI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI -2

L’utilizzo dei docenti di sostegno per sostituire colleghi assenti può essere ammessa solo in casi eccezionali ed esclusivamente se l’alunno disabile della classe in cui dovrebbe prestare servizio è assente, dietro predisposizione di ordine di servizio per iscritto (ricordiamo che il docente di sostegno è contitolare nella classe cui è assegnato). Mai e per nessuna ragione se l’alunno disabile è presente.

Le ipotesi di smembramento e suddivisione degli alunni in altre classi siano da intendersi come residuali e del tutto eccezionali;

inoltre, a tutela del docente che accoglie altri alunni nella propria classe, è indispensabile:

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