
Viste le continue richieste di chiarimento in merito alla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013, quale anno utile ai fini della progressione di carriera, vediamo di chiarire di cosa si tratta.
Con la legge n. 122/2010 fu stabilito (attenzione con provvedimento legislativo) che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono da considerare utili ai fini della progressione economica per il passaggio fra le varie classi di stipendio, (disposizioni avviate dal Governo Berlusconi-Tremonti continuate dai successivi governi in particolare dal Governo Monti.
In seguito a ulteriori disposizioni legislative intervenute, nel 2012 fu recuperato questo blocco relativamente, però, agli anni sino al 2012, per cui ne è sempre rimasto fuori l’anno 2013.
Tanto è vero che se esaminiamo il provvedimento di ricostruzione di carriera troveremo sempre indicato che l’anno 2013 non è utile ai fini della progressione. Ciò comporta che se si vantano 10 anni di servizio, ai fini della carriera vengono conteggiati 9 anni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (non quindi il blocco della progressione bensì la mancata sospensione della contrattazione…)
A seguito della sentenza, pubblicata nella G.U., dal 30.7.2015, sono venuti meno gli effetti conseguenti al blocco per gli anni 2011 e 2012, purtroppo però non per l’anno 2013, nè quelle stesse OO.SS. che oggi si preoccupano di attivare azione legale, non hanno avviato procedure in sede contrattuale (l’unica sede deputata al superamento della problematica) per il recupero di detto anno di servizio.
Ciò posto, comunque, al fine di fornire l’assistenza, fermo restando quanto sopra esposto, coloro che volessero intraprendere in ogni caso una preliminare azione legale, devono innanzi tutto procedere a produrre diffida (che non comporta eventuali responsabilità o altra rivalsa nè tanto meno mandato legale) e, in seguito, si andranno a valutare se ricorrono o meno i presupposti per la proposizione di eventuale azione legale innanzi al Giudice Ordinario.
Si allega a tal fine modello di diffida.