COSA SI CHIEDE?

Il riconoscimento di un indennizzo economico per il danno subito a causa dell’utilizzo illegittimo di contratti a tempo determinato.

 QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO?

L’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024, stabilisce che il lavoratore vittima dell’abuso di contratti a termine ha diritto a un ristoro economico compreso tra “4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione lorda”, a seconda della gravità della violazione. Il Giudice terrà conto del numero dei contratti abusivi e della durata complessiva del rapporto di lavoro.

 POSSIBILI CONSEGUENZE BENEFICHE

Il riconoscimento di un importo economico forfettario determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge (articolo 12 del Decreto Legge n. 131/2024). Nello specifico, a fronte del danno derivante dall’abuso della successione di contratti a termine, il Giudice del Lavoro stabilirà un’indennità compresa tra “4 e 24” mensilità dell’ultima retribuzione. Il Tribunale, nel determinare l’entità dell’indennità, valuterà la gravità della violazione, il numero dei contratti a termine in successione e la durata complessiva del rapporto di lavoro. Tale indennità, fissata entro un intervallo predefinito, assolve sia una funzione compensativa che punitiva, mirata a ristabilire l’equità in situazioni in cui l’amministrazione pubblica abbia abusato della propria posizione, prolungando illegittimamente i contratti a termine.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE –

– Essere ATA precari, assunti con contratti a termine su base annuale (31 agosto) o per supplenze fino al 30 giugno, con un totale di oltre 36 mesi di servizio svolto tramite contratti ripetuti; Oppure, essere ATA di ruolo che, prima della stabilizzazione, abbiano accumulato un lungo periodo di precariato con ripetuti contratti a termine.

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